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VITERBO / 16-07-2010
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO / Viterbo, convegno sulla figura giuridica dell’Amministratore di sostegno, colui che tutela persone non autonome
Ultime notizie Tuscia, Viterbo - Nella sala conferenze messa a disposizione dalla UNICREDIT- Banca di Roma, in via Garbini, 43, organizzata dalle ACLI Provinciali di Viterbo, alla presenza di un uditorio numeroso, attento ed interessato, si è svolta una conferenza, attinente il tema:
“ Amministratore di sostegno – una realtà in evoluzione “.
La manifestazione, sostenuta dal Patronato ACLI, dal Punto Famiglia Pilastro, dalla FAP ACLII, dalla LEGA CONSUMATORI ACLI, è stata patrocinata dalla Provincia di Viterbo, dal Comune di Viterbo, dalla AUSL e dalla UNICREDITGROUP.
Il Presidente Provinciale delle ACLI, Renzo Salvatori, in veste di qualificato moderatore, porge il saluto di benvenuto ai convenuti tutti e, nel dare inizio ai lavori, comunica che il Vescovo di Viterbo, S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli non potrà essere presente con un suo autorevole e dotto intervento, perché chiamato ad un impegno non previsto.
In rappresentanza dell’Assessorato provinciale porge i saluti agli astanti il Consigliere Mantuano, il quale si congratula per l’iniziativa che vede trattare argomentazioni attuali e pragmatici le cui peculiarità della personalità giuridica dell’Amministratore di Sostegno trovano forte riscontro nella quotidianità.
La figura giuridica dell’Amministratore di sostegno viene introdotta con legge 6/2004 per attivare e porre in essere nuovi strumenti di tutela delle persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi. Si tratta di una figura che, nominata dal Giudice Tutelare ed investita di determinati poteri, si dedica al supporto di un soggetto non autosufficiente, come supporto alla persona e per la gestione del suo patrimonio.
Amministrazione e sostegno, un binomio che caratterizza questo nuovo ed importante strumento cui fare riferimento nei casi di disabilità fisiche e psichiche, età avanzata, tossicodipendenza, malattie invalidanti. Cioè in tutti i casi in cui una persona, per effetto di una grave infermità fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
Esso rappresenta legalmente il beneficiario per effetto di un decreto di nomina del Giudice tutelare la cui ampiezza di rappresentanza varia di volta in volta a seconda della peculiarità dei singoli casi.
La nuova figura si distacca dai vecchi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, in virtù di una migliore elasticità e snellezza procedurale.
L’Avvocato Franco Orlando, Vice Presidente della Lega Consumatori, si sofferma, con ampia e dotta eloquenza ad esporre un suo vissuto su un caso reale, suggerendo proposte attuative. Sono ormai sei anni – afferma l’Avvocato – che è stata introdotta la normativa attinente le funzioni dell’Amministratore di sostegno, per effetto della legge 9 gennaio 2004 n° 6.
Questa norma ha modificato sostanzialmente le disposizioni di due Istituti preesistenti: INTERDIZIONE e INABILITAZIONE. Essa costituisce, nell’ambito del tessuto normativo del nostro Ordinamento giuridico una valenza di rilievo. Interviene, cioè, in un settore importantissimo dei rapporti sociali e personali in quanto offre protezione a quei soggetti non autonomi senza porli in condizioni di emarginazione sociale.
La normativa attuale si coordina – prosegue l’Avvocato Orlando – con gli ordinamenti della moderna psichiatria che tendono a modificare il modello obsoleto del malato di mente da relegare in Istituzioni chiuse ed alienanti con effetti degenerativi della rapportualità che comportavano il distacco del malato dalla famiglia e dalla Società. Con grande saggezza è stato sovvertito dal legislatore il vecchio ordinamento con l’introduzione del principio della gradualità delle misure di protezione.
Si evidenzia, dunque, la necessità di tutela del malato in ambito sociale, sia per le relazioni individuali del singolo malato sia in quanto parte della collettività, in netta contrapposizione con la rigidità legislativa preesistente che nel tentativo di proteggerlo sul piano patrimoniale finiva per infliggere al soggetto in esame restrizioni severe e gravi.
Il Dott.Mario Gobattoni e la Dott.ssa Roberta Ramicone,dell’Ufficio di medicina legale della AUSL si soffermano a prendere in considerazione gli aspetti di medicina legale e aziendale che attengono all’Amministratore di sostegno, una realtà in evoluzione. In questa realtà non si può prescindere dall’esercizio del CONSENSO INFORMATO, che costituisce un momento topico dell’attività del medico. La persona cosciente e capace che ha bisogno di cure mediche non può e non deve essere sottoposta passivamente ad alcun trattamento sanitario. IL CONSENSO INFORMATO è l’espressione dell’accettazione volontaria, piuttosto che del rifiuto, da parte dell’interessato al trattamento proposto dal medico. Consenso è partecipazione, consapevolezza, libertà di scelta e di decisione del malato. E’ un atto etico – prosegue il Dott Gobattoni – prima che medico, che deve rispettare l’autodeterminazione del cittadino.
L’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, dal Codice di Deontologia Medica e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
L’articolo 32 della Costituzione Italiana recita: nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale. ( art. 13 ). Acquisire il consenso è solo un atto medico che non può essere delegato.
Il consenso informato non è richiesto nei seguenti casi:
Vaccinazioni obbligatorie
Cura di malattie infettive e diffusive
Cura di malattie veneree o manifestazioni contagiose (casi in cui è previsto intervento coattivo)
Tossicomani dediti all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di cure mediche ed assistenza
TSO
Prevedono l’obbligo di legge del consenso scritto le prestazioni per:
Trasfusioni di sangue ed emocomponenti
Accertamento diagnostico HIV
Donazione di tessuti/organi tra viventi
Prelievo ed innesto di cornea
Procreazione medicalmente assistita
IGV
Sperimentazione clinica
Elettroshockterapia
Gli interventi del dott. Gobattoni e della Dott.ssa Ramicone si concludono con l’assunto che segue:
ottenere il consenso ad interventi terapeutici non consiste in una pura e semplice sottoscrizione di un foglio di carta
La Dottoressa Simonetta Tribuzi, dalle esperienze sul territorio, individua i servizi Sociali che hanno sollecitato l’inserimento della figura dell’Amministratore di sostegno:
U.V.A – Unità Valutativa Alzheimer dell’Ospedale di Belcole.
(ottenere il piano terapeutico del farmaco è obbligatorio ottenere il consenso informato)
MEDICINA LEGALE – Consenso informato per chi impossibilitato a firmare R.S.A
Da qui la necessità per le Assistenti Sociali di confrontarsi con i familiari e l’Autorità Giudiziaria, da cui l’opportunità di affiancare e supportare l’Amministratore di sostegno nel programmare, realizzare ed ottimizzare i progetti di Vita dei Beneficiari.
La Dottoressa Lidia Borzì, Presidente Regionale delle ACLI sottolinea la sinergia attuativa dei punti Famiglia costituiti dalle ACLI e dell’Amministratore di sostegno. L’Istituto della Famiglia è perfettamente in linea con gli enunciati dei relatori e sono il punto di riferimento sul territorio. Pongono a disposizione di tutti servizi gratuiti e professionali di informazione, orientamento, ascolto ed aggregazione sociale e saranno sempre più protagonisti delle attività e non semplici destinatari di iniziative e proposte.
Michelangelo Mantovano
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