|
CIVITAVECCHIA / 11-03-2011
CIVITAVECCHIA, OPERAZIONE TRASPARENZA / procedimento penale contro Comune per edilizia illeggittima
CIVITAVECCHIA, OPERAZIONE TRASPARENZA: procedimento penale contro Comune per edilizia illeggittima. Ultime notizie Roma - Con la delibera n. 38 del 24 febbraio 2011, il sindaco e sei assessori (tre erano assenti, uno assentissimo) hanno deciso che il Comune, citato in giudizio come parte offesa per l’udienza del 10 marzo 2011, non si costituirà parte civile nel procedimento penale relativo alla costruzione dell’edificio S3 di Via Papa Giulio II, nel quale l’assessore all’urbanistica Mauro Nunzi (l’assentissimo), in qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente dell’ATER, l’Arch. Francesco Correnti, in qualità di progettista, e l’arch. Claudio Mari, in qualità di firmatario del permesso di costruire, sono accusati di avere costruito quel fabbricato in forza di un permesso di costruire illegittimo.
Alla mini-giunta del 24 febbraio sarà sembrata una questione assolutamente irrilevante decidere di non costituire il Comune, cioè la collettività da loro amministrata, come parte civile nel processo che vede imputato, tra gli altri, un loro collega assessore.
Ma, a parte questo aspetto, sono le motivazioni riportate in delibera ad essere paradossali.
Nessuno mette in dubbio il principio della presunzione di innocenza, in generale e nel caso specifico, ma la costituzione di parte civile, ovvero la presentazione in sede penale della richiesta civile di risarcimento danni, può avvenire, al più tardi, nella prima udienza e, quindi, affermare che “la responsabilità penale dell’Arch. Mari, così come quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, è ancora tutta da dimostrare” equivale, in pratica, a negare, a nome della cittadinanza, l’esistenza stessa dell’istituto della costituzione di parte civile.
Nella frase successiva, ovvero: “dovrà essere accertato se il rilascio del permesso a costruire sia stato il risultato di un’attività fraudolenta finalizzata ad eludere l’applicazione delle norme di legge o, piuttosto, il risultato di una differente interpretazione della normativa urbanistica” si manifesta il delirio di onnipotenza che ha prodotto, ad esempio, i casi della Marina, del Mercato, di Piazza XXIV maggio, le varianti illegittime, le varianti spacciate per semplici delibere, le varianti votate in conflitto d’interessi, la grandinata di semplici permessi di costruire in zone dove esiste l’obbligo del piano attuativo, un regolamento edilizio basato sulle consuetudini urbanistico-edilizie di Civitavecchia anziché sulla normativa vigente e tante altre perle, per le quali il risarcimento più utile alla collettività sarebbero le dimissioni con effetto perpetuo.
A Civitavecchia, come si rivendica orgogliosamente in questa delibera, alcuni tecnici del Comune e alcuni organi politico- istituzionali “interpretano” la normativa urbanistica. Peccato che quest’immane sforzo interpretativo non rientri nel novero delle loro facoltà, essendo tenuti, i primi, ad applicare le disposizioni di legge, i secondi, con uno sforzo ancora più insostenibile, a studiarsele.
Fieri delle loro interpretazioni, rimangono tutti al loro posto, anche quando, fermo restando il principio della presunzione di innocenza, le circostanze imporrebbero dal punto di vista etico di occuparsi di altro.
Anzi, continuano a firmare progetti frutto di libera interpretazione della norma, percependo i relativi compensi pagati dai cittadini e, se si presenta l’occasione, partecipano al concorso da dirigente tecnico bandito dal Comune, nonostante l’esercizio di interpretazione della normativa urbanistica abbia avuto come conseguenza l’apertura di procedimenti penali nei loro confronti, circostanza espressamente esclusa dal bando.
In ogni caso, per quanto riguarda la vicenda di Via Papa Giulio II, sarebbe stata una pratica minima di democrazia rendere nota la decisione di non costituire il Comune come parte civile, magari anche attraverso un comunicato stampa o, semplicemente, pubblicando la delibera sul sito internet del Comune. Così facendo, i cittadini-elettori di parere diverso avrebbero potuto esercitare la possibilità fornita dall’art. 9 del Testo Unico degli Enti Locali di sostituirsi al Comune nel processo.
Invece è successo esattamente il contrario e, ancora oggi, nella sezione del sito dal nome sproporzionato di “Operazione Trasparenza”, la delibera non c’è, al contrario delle altre approvate nella stessa seduta di Giunta.
Ma, naturalmente, anche il concetto di trasparenza è soggetto a interpretazione.
Alessandro Manuedda
|
|