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ROMA / 12-05-2012
EQUITALIA CONDANNATA A ROMA / L’Agenzia EQUITALIA viene condannata dal Giudice di Pace di Roma a cancellare un’ipoteca sugli immobili di un contribuente
Equitalia: nulla l’ipoteca iscritta sugli immobili del contribuente da parte del concessionario della riscossione per il recupero di crediti per l’importo inferiore alla somma di 8 mila euro. Duro colpo ad Equitalia da parte del Giudice di Pace di Roma.
PUGLIA ultime notizie LECCE – unonotizie.it - Nuova condanna per l’agente della riscossione: “Deve essere dichiarata nulla, con la conseguenza dell’obbligo di cancellazione entro sessanta giorni, l’ipoteca iscritta sugli immobili del contribuente da parte del concessionario della riscossione per il recupero di crediti con ammontare inferiore alla somma di 8 mila euro, dovendosi infatti ritenere che, seppure l’articolo 76 del Dpr 602/73 non preveda alcun limite di valore per l’iscrizione di ipoteca, che l’ipoteca, in quanto atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace allo stesso limite stabilito per quest’ultima, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente è inferiore a 8 mila euro”.
Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della lettura della sentenza numero 5191/12, pubblicata dalla terza sezione civile del Giudice di Pace di Roma.
Entro sessanta giorni Equitalia Gerit dovrà cancellare a sue spese le ipoteche iscritte sugli immobili del contribuente moroso, perseguitato da ben dodici cartelle esattoriali.
Superfluo, per l’agente della riscossione, eccepire che il tetto non varrebbe per l’ipoteca che, invece, in quanto atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, risulta soggetto allo stesso limite previsto per quest’ultima. Sulla scorta di tali argomentazioni il Giudice di Pace ha dichiarato nulla l’iscrizione disposta per il recupero di poco più di 5 mila euro, mentre è fissato a 8 mila il limite minimo di cui all’articolo 77 condannando Equitalia a pagare le spese di lite.
FONTE = Giovanni D’AGATA
Sportello dei Diritti
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