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BARI / 01-02-2013

PUGLIA, ULTIME BARI NOTIZIE: SCANDALO POLICLINICO / Caso assunzioni e personale infermieristico

PUGLIA, ultime news Bari - UnoNotizie.it - Il Direttore Generale del Policlinico di Bari, nonostante la Costituzione impone quale canale di reclutamento, il concorso pubblico, preferisce indire e assumere attraverso le mobilità extraregionale.

Perché? Perché l’unico concorso indetto dal Policlinico nel 2005 per soli 6 posti è terminato solo nel 2013 ? Perché dal 2004 sono stati assunti circa 500 infermieri attraverso canali alternativi al concorso (mobilità volontaria, intra-extraregionali, stabilizzazione)? Perché dal 2005 nonostante un concorso in fase d’espletamento, sono indetti almeno altre 4 mobilità ? Perché assumere solo 6 infermieri dal concorso (Delibera n. 1503 del 17/12/2012) ? Perché assumere 44 infermieri dalla mobilità (Delibera n. 1504 del 17/12/2012)

Un concorso è bandito, esclusivamente per accertare le effettive capacità professionali dei concorrenti, quindi, perché non assumere chi risulta idoneo ? Il concorso, infatti, richiede un grande sforzo individuale del candidato (economico, culturale, sociale - vi è spesso coinvolta l'intera famiglia e la parentela - , fisico e psicologico), perché non premiare chi è riuscito a superare tutte le prove, ed una graduatoria pubblica, lo rende idoneo ? Cosa può offrire di diverso un infermiere assunto attraverso la mobilità ?

Sul rapporto tra mobilità volontaria e scorrimento graduatoria il Consiglio di Stato (Sentenza 31.07.2012 n° 4329), afferma che, nel caso di scorrimento di una graduatoria, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità ex art. 30, d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali.

Quindi, quale logica ha spinto il Direttore Generale del Policlinico in sette anni ad assumere 500 infermieri, solo ed esclusivamente attraverso diverse e ripetute mobilità. Ha volontariamente contraddetto la legge e preferito le mobilità rispetto ad una vecchia e incompleta procedura concorsuale.

Questa discrezione ha leso tutti i collocati tra gli idonei in graduatoria relativa alla procedura concorsuale per infermiere indetta nel 2005.

L’ennesimo bando di mobilità del 2011 (per la formazione di una graduatoria per eventuale copertura di posti vacanti) è immediatamente lesiva della nostra posizione giuridica di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti vacanti.

Erroneamente, il DG considera che il comma 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, imporrebbe alle pubbliche amministrazioni, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare nuove e diverse procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento e all’assunzione dalle procedure concorsuali e che tale disposizione varrebbe anche con riferimento all’utilizzazione delle graduatorie ancora valide ed efficaci.

Tuttavia, il bando di mobilità prevedeva l’automatica decadenza nel momento della pubblicazione della graduatoria concorso.

Detta decadenza arbitrariamente non è stata rispettata, e anzi al contrario il DG autorizzava la copertura di ulteriori posti vacanti disponibili, attraverso l’utilizzo degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di mobilità decaduta.

E’ forse intento del DG far decadere il termine di validità della graduatoria del concorso?

Considerato il fabbisogno dichiarato in diverse delibere dal DG del Policlinico, l’utilizzo arbitrario della mobilità (800 infermieri), causerà la decadenza della graduatoria del concorso, con grave lesione degli idonei.

L’interpretazione estensiva della norma, che fa prevalere la mobilità ex articolo 30, co. 2bis, d.lgs. 165/2001 sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la selezione per mobilità de qua prevedeva, invece, dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione etc.)

La duplicazione delle mobilità non appare conforme alla legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna, atteso che l’obbligo di legge, ovvero, la preferenza per la mobilità è già soddisfatto prima della decisione dell’amministrazione di bandire il concorso e non dovrebbe applicarsi anche successivamente, prima di scorrere la graduatoria.

Pertanto, deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell’articolo 30.

Il Consesso richiama l’Adunanza Plenaria che, con la sentenza n. 28 luglio 2011, n. 14, ha affermato, sul piano dell’ordinamento positivo, la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria.

La priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria comporta, quale corollario, la necessità della motivazione ove l’amministrazione decida di non utilizzare il metodo dello scorrimento o altro metodo di assunzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011).

Nel caso in esame manca qualunque motivazione nella determina di indizione della selezione per mobilità esterna, né può ritenersi la motivazione implicita nel richiamo dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che, come già detto, tale norma non si riferisce alle procedure di scorrimento di graduatoria.

E’, infine, importante ricordare che, se l’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non si riferisce e non è operante in caso di scorrimento di graduatoria, altrettanto non può dirsi per l’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 che enuncia il principio per cui il personale in esubero - ex artt. 33 e 34 del TUPI- presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni.

Ebbene, il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 4/2008, ha ritenuto che, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità ed efficacia delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta ex art. 34 bis di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali e al Dipartimento stesso.

Per tali ragioni lo scrivente ritenere pericolosa e irriguardosa la strada intrapresa dal DG del Policlinico, considera grave il silenzio e l’indifferenza delle Organizzazioni Sindacali Aziendali e censura l'atteggiamento aziendale come dei sindacati in materia di diritto allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

A tal proposito si rende necessario un intervento urgente della Segreteria Nazionale, che ripristini ruoli e funzioni delle parti in occasioni come questa, partendo dal presupposto fondamentale della pari dignità nei confronti della legge oltre che il rispetto di quanti sono stati deputati a monitorarne la corretta applicazione.

In conclusione, lo scrivente con grande senso di responsabilità ha scelto la strada della denuncia prim'ancora del ricorso alle autorità competenti e per tali ragioni resta in attesa di riscontro urgente alla presente.



Domenico CIRASOLE

“La Nuova Resistenza”


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