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FIRENZE / 08-04-2013

PARCHEGGI IN CITTÀ MULTE ILLEGGITTIME / I legali di Aduc contro amministrazioni 'arraffine'

Grattino di sosta scaduto, i Comuni arraffano illegittimamente nelle tasche dei cittadini




Toscana parcheggi città multe, Firenze Unonotizie.it -
Spesso si sente dire che le amministrazioni comunali elevano contravvenzioni per far cassa. Di questa diceria (in)popolare si è occupata un'equipe di legali Aduc e ciò che se ne trae è quanto segue.

Se l’infrazione è stata commessa, l’intento non importa: chi sbaglia deve pagare al di la’ d’ogni retropensiero. Il problema, pero’, si pone quando le sanzioni sono elevate per infrazioni tecnicamente inesistenti. E’ il caso del titolo di sosta scaduto, altrimenti noto come “grattino scaduto”.

Il tagliando dice che se pagato fino ad un determinata ora garantisce l'assenza di contravvenzione, quasi sempre, crea contenziosi. Molto spesso solo qualche minuto dopo la scadenza del tagliandino l’automobilista, che magari non ha avuto modo di rinnovarlo, si ritrova sul parabrezza una multa.

Questa sanzione, a dirlo è il Ministero dei Trasporti e diversi Giudici di Pace (da ultimo quello di Lecce), e’ illegittima. La motivazione è presto detta, non esiste una norma che sanzioni il fatto descritto. Insomma l’infrazione dev’essere considerata un inadempimento e l’azione conseguente dovrebbe essere quella di recupero del credito e non la sanzione.

L’importo della “multa” che solitamente è di 24 euro è una discreta somma, specie di questi tempi. Somma che diventa un vero e proprio balzello accettato a denti stretti se si tiene conto che per presentare ricorso al Giudice di pace solamente per il contributo unificato il costo previsto è di 37 euro.

In pratica, ricorre solamente chi ne fa una questione di principio, agli altri non resta altro che dover subire la vessazione dell’amministrazione pubblica cui ci si deve rivolgere perchè si smetta di compiere questi abusi, pur di far cassa, ripristinando immediatamente la legalita’.


Alessandro Gallucci e Valentina Papanice

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