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ROMA / 09-04-2009

SENTENZE: INCIDENTE STRADALE - TAMPONAMENTO A CATENA - VEICOLI IN MOVIMENTO - RESPONSABILITA' (ART.2054 co.2)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 3 luglio 2008, n. 18234


ITALIA - VITERBO - (UNONOTIZIE.IT)

Il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358 richiamata anche nel ricorso). Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29 maggio 2003 n. 8646; sent. 10 maggio 1988 n. 3415).  


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