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ROMA / 09-04-2009

SENTENZE: TELELASER OMOLOGAZIONE FOTO NECESSITA' INSUSSISTENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 10 novembre 2008 - 19 gennaio 2009, n. 1206


ITALIA - VITERBO - (UNONOTIZIE.IT)

«In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocitą a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilitą della velocitą al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non č stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalitą di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa č diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video». In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione č affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocitą in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica. Conseguentemente č legittima la rilevazione della velocitą di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocitą in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilitą della velocitą proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.


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